DECRETO 1 agosto 2002, n. 199 - Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato

Capo I Concorso interno per titoli

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53; Considerato che ai sensi dell'articolo 24-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 53 del 2001, occorre individuare con apposito regolamento le modalita' di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso; Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333.A/9806.E.2.3 del 3 luglio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Bando di concorso 1. Il concorso di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati

  1. il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili a livello provinciale; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente

    "Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene

  2. nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.

    1. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande

  3. abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

    1. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.

    2. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a) e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.

    3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

      Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'art. 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).

    4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

    5. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b)".

      - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.

      400, e' il seguente

      ...

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