Testo del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 9 febbraio 2004, n. 31 (pubblicata in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: ??Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versa...

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ...

)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    241, derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonche' dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

    269, convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 29 dicembre 2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002.

  2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.

  3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e 2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le banche, entro il termine di cui al comma 2, effettuano altresi' il versamento di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso ai sensi del presente comma.

  4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, e' stabilito l'importo dovuto da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita'...

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