Testo del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2001, n. 406, recante: "Disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia".

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18

settembre 2001, n. 348 Testo del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale

- n. 218 del 19 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2001,

n. 406 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 8), recante: "Disposizioni

urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in

Macedonia". Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al 31 dicembre 2001 , la partecipazione di un contingente militare all'intervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001.

  2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico, assicurativo e pensionistico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, per il personale che partecipa alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia e in Kosovo.

  3. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1.

    Riferimenti normativi

    - Il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339...

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