Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n...

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2002, Premesso che

l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n.

481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) stabilisca e aggiorni in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui all'art. 2, commi 17, 18 e 19, della medesima legge; l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorita' determini le tariffe per la vendita ai clienti non idonei, in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito e le tariffe per la distribuzione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito; con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come modificata ed integrata con deliberazioni 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, (di seguito: deliberazione n. 4/01), 13 marzo 2001, n.

58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 134/01) e 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), l'Autorita' ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato e le modalita' per la loro presentazione e approvazione; ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della deliberazione n. 122/02 i termini per la presentazione all'Autorita' delle proposte di opzioni tariffarie base sono stati fissati rispettivamente al 15 agosto 2002 per gli esercenti di cui all'art. 4, commi 13 e 14, della deliberazione n. 237/00 e al 31 luglio 2002 per gli esercenti diversi dai precedenti; ai sensi dell'art...

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