Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, da presentare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2...

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

  1. Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura.

    1.1. Sono approvati i seguenti modelli, unitamente alle relative istruzioni, da utilizzare a decorrere dall'anno 2003:

    1. Modello RTS, relativo al rinnovo dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, da presentare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte dei soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento di precedenti istanze di ammissione al contributo di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e che intendono rinnovare la richiesta del contributo stesso a decorrere dall'anno 2003;

    2. Modello ITS, relativo all'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, da presentare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte dei soggetti che intendono conseguire il contributo di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003;

    3. Modello ITS/A, relativo all'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, da presentare ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle imprese agricole che intendono conseguire il contributo di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003.

    1.2. I modelli di cui al punto 1.1 sono composti da un frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa che presenta l'istanza e dai quadri A e B contenenti rispettivamente i dati relativi all'investimento ed i dati riepilogativi relativi al credito richiesto.

  2. Reperibilita' dei modelli.

    2.1. I modelli di cui al punto 1.1. sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.it

    2.2. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi siano conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.

    2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.

    2.4. E' consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformita' grafica ai modelli approvati e della sequenza dei dati.

  3. Termini di presentazione.

    3.1. Le istanze di cui alla lettera a) del punto 1.1 - Mod. RTS - devono essere presentate nell'anno 2003, dal 20 febbraio 2003 al 10 marzo 2003; negli anni successivi, dal 2 al 20 gennaio di ogni anno;

    3.2. Le istanze di cui alla lettera b) del punto 1.1 - Mod. ITS - devono essere presentate nell'anno 2003, dal 1 aprile 2003; negli anni successivi dal 1 febbraio di ogni anno;

    3.3. Le istanze di cui alla lettera c) del punto 1.1 - Mod. ITS/A - devono essere presentate nell'anno 2003, dall'ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale e' determinato, ai sensi del comma 4 dell'art. 69 della legge n. 289 del 2002, l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la CEE e successive modificazioni; negli anni successivi dal 2 gennaio di ogni anno.

  4. Modalita' di presentazione.

    4.1. Le istanze di cui al punto 1.1 devono essere...

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