Legge 23 dicembre 2002, n. 289, art. 93. Istruzioni per la riconduzione in bilancio delle gestioni non aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

L'art. 93, comma 8, della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2004 (il termine originario era il 1° luglio 2003 ed e' stato prorogato da ultimo con decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47) le altre gestioni fuori bilancio sono ricondotte al bilancio dello Stato, alla cui entrata sono versate le relative disponibilita', per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base, fatte salve quelle indicate dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni.

Gli articoli da 1 a 19 della suddetta legge n. 559/1993, contengono particolari disposizioni relative ad alcune specifiche gestioni, le quali, tra l'altro, nella maggioranza dei casi sono gia' state ricondotte in bilancio; il successivo art. 20 individua, invece, quelle escluse dalla soppressione in quanto caratterizzate da entrate derivanti prevalentemente da contribuzione da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi e che non superino annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni.

In esecuzione dell'art. 93, comma 8, della citata legge n.

289/2002, e' stata emanata la direttiva del Ragioniere generale dello Stato del 4 aprile 2003, con allegata la nota di indirizzo, recante i criteri per l'individuazione delle gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, che qui di seguito si riportano

natura pubblicistica dei fondi: le risorse finanziarie devono essere di provenienza dello Stato e/o delle altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese l'Unione europea ed altre istituzioni sovranazionali. Nell'ipotesi di provenienza mista (pubblico e privato) va considerata la prevalenza pubblicistica dei fondi; autoalimentazione e vincolo di destinazione: i «rientri» costituiscono fonte di autoalimentazione e sono vincolati al perseguimento delle finalita' del fondo; natura dei rientri: i rientri del fondo provengono dai beneficiari dei provvedimenti, a titolo di parziale o totale restituzione; rotativita' parziale: nell'ipotesi di fondi misti il fondo va considerato rotativo soltanto per la parte relativa alle erogazioni per le quali e' previsto il «rientro»; specialita' del fondo: nell'ipotesi che il fondo sia sorretto da speciali disposizioni, che ne determinano in ambito ordinamentale e/o istituzionale l'ordinarieta' della gestione...

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