Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto Superiore di Sanita'.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n.

70, ed in particolare l'art. 13; Vista la deliberazione n. 1/A, adottata dal Consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 2002, relativa all'adozione del regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile; Vista la deliberazione n. 1/A, adottata dal Consiglio di amministrazione in data 24 settembre 2002, relativa all'adozione del regolamento recante norme concernenti l'organizzazione strutturale, le dotazioni organiche e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanita'; Visto il decreto interministeriale del 15 novembre 2002, con il quale il Ministro per l'Economia e le Finanze ed il Ministro della Salute hanno approvato la deliberazione 1/A del 24 settembre 2002 relativo al regolamento di cui innanzi;

E m a n a

l'unito regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto Superiore di Sanita'.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003 Il presidente: Garaci

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA CONTABILE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CAPO I Disciplina del sistema contabile ART. 1 Principi generali e quadro normativo di riferimento 1. Il presente regolamento e' adottato nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilita' pubblica e si uniforma ai seguenti principi

  1. legalita', pubblicita' e trasparenza degli atti e delle procedure; b) annualita', unita', universalita', chiarezza, integrita', pubblicita', pareggio, veridicita' e specializzazione dei bilanci; c) equilibrio finanziario ed economico; d) autonomia di gestione dei centri di responsabilita' amministrativa; e) rapidita', efficienza ed efficacia nella gestione della spesa; f) rispetto della destinazione del patrimonio pubblico; g) individuazione delle competenze ed attribuzione delle responsabilita'; h) redazione dei bilanci finanziari in termini di competenza e di cassa e dei budget in termini economici; i) divieto di effettuare gestioni fuori bilancio; l) rispetto dei principi di parita' di trattamento e trasparenza delle scelte del contraente.

    ART. 2 Norme principali di riferimento 1. Il quadro normativo e' costituito principalmente dal D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, dal D.Lgs 07/08/1997 n. 279, dal D.Lgs 05/06/1998, n.204, dalla legge 25/06/1999 n. 208, dal D.Lgs.

    29/10/1999 n. 419 e per quanto non derogato, dal regolamento degli enti pubblici di cui al DPR 18/12/1979 n. 696 e successive modificazioni.

    ART. 3 Piano triennale e programma annuale 1. Il Presidente, avvalendosi anche dei titolari dei Centri di Responsabilita' Amministrativa (C.R.A.) e del Direttore Generale, sottopone, sentito il Comitato Scientifico per quanto attiene alla ricerca, al Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano triennale di attivita', annualmente aggiornato entro la stessa data. In armonia con il Piano sanitario nazionale, il piano triennale stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, individua il fabbisogno di personale.

    2. Il piano triennale e' adottato dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e trasmesso per l'approvazione al Ministro della Salute.

    3. In coerenza con gli obiettivi del piano triennale, l'Istituto provvede a programmare annualmente la propria attivita' per progetti e per funzioni. Detta programmazione costituisce documento preliminare per la formazione del bilancio di previsione.

    4. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti sono acquisiti, per la parte di rispettiva competenza, il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il parere del Ministro per la Funzione Pubblica.

    5. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte dei succitati Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Funzione Pubblica, i pareri si intendono resi positivamente.

    6. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della Salute, il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.

    CAPO II Bilancio di previsione ART. 4 Esercizio finanziario e bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.

    2. Il bilancio annuale di previsione costituisce lo strumento per l'attuazione delle scelte strategiche dell'Istituto, per il perseguimento delle proprie finalita' e per la verifica e valutazione, a livello generale e dei singoli C.R.A., della gestione delle risorse finanziarie assegnate, sia in termini di acquisizione delle entrate che di erogazione delle spese.

    3. Il bilancio di previsione dell'Istituto e' unico. La sua gestione si attua attraverso i C.R.A., i quali gestiscono i mezzi finanziari assegnati sulla base dei budget di cui all'art. 20 del presente regolamento.

    4. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti tre documenti

    - preventivo finanziario; - quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; - preventivo economico.

    ART. 5 Preventivo finanziario 1. Il preventivo finanziario comprende

  2. il preventivo finanziario decisionale; b) il preventivo finanziario gestionale.

    2. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito, sia per l'entrata che per la spesa, in unita' previsionali di base ed e' predisposto, tenuto conto delle richieste budgettarie dei titolari dei C.R.A., dal Direttore Generale, in conformita' alle indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio di Amministrazione.

    3. Il preventivo finanziario gestionale, che costituisce allegato al preventivo finanziario decisionale, contiene la ripartizione delle unita' previsionali di base in capitoli, effettuata su determinazione del Direttore Generale e su proposta del Presidente, ai fini della gestione e della rendicontazione da parte dei C.R.A.

    4. Il preventivo finanziario e' illustrato da una nota preliminare ed e' integrato dall'allegato tecnico.

    Nella prima sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, mentre nell'allegato tecnico sono indicati, relativamente a ciascuna unita' previsionale di base, la ripartizione in capitoli, il carattere facoltativo o obbligatorio della spesa, nonche' i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti previsti nel bilancio.

    Art. 6 Quadro generale riassuntivo 1. Il quadro generale riassuntivo espone, per quanto concerne le entrate e le spese, il saldo di parte corrente, il saldo movimenti patrimoniali, il saldo finanziario parziale e complessivo.

    Art. 7 Preventivo economico 1. Il preventivo economico e' costituito dalla somma dei budget economici, assegnati, dei C.R.A. e pone a confronto le risorse disponibili rispetto ai costi da sostenere per i fini istituzionali. E' accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti.

    2. Il preventivo economico, redatto in conformita' allo schema previsto dall'art. 2425 cod. civ., per quanto compatibile, pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilita' dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.

    ART. 8 Criteri di formazione del bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di competenza e cassa; l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo, che puo' comprendere piu' oggetti di entrata o di spesa funzionalmente collegati tra loro e deve comunque essere chiaramente definito.

    2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

    3. Nel bilancio di previsione e' iscritta, come posta a se' stante, rispettivamente, dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce, nonche' la consistenza iniziale di cassa e la situazione iniziale dei residui.

    4. Il bilancio finanziario di previsione sara' redatto in conformita' ai principi contabili per gli enti pubblici istituzionali, emanati dalla Commissione nominata con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 21 ottobre 2000, ed assumera' gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

    5. Il predetto bilancio finanziario di previsione deve risultare in pareggio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.

    6. Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione alle concrete capacita' operative dell'Istituto nel periodo di riferimento.

    7. Il bilancio...

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