Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione...

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.

620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed in particolare gli articoli 6 e 12, concernenti l'esercizio di tale attivita' tramite rapporti convenzionali; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8; Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visti i decreti del Ministro della sanita' n. 576 del 22 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988, n. 582 del 31 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.

46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, n. 227 del 29 maggio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 L alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998, con i quali e' stata adottata, per i trienni 1986-1988, 1989-1991 e 1995-1997, la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanita' ed i medici, specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante; Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali, e' necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271 e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1 gennaio 1998-31 dicembre 2000; Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 227 del 1998, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000; Considerato che in data 26 luglio 2001 e' stata raggiunta, al riguardo, una intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con il Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SNAMESASN) di Napoli e Genova sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1998-2000 in conformita' alla predetta intesa; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 comporta un presumibile maggior onere complessivo di euro 459.646,00; Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per il quale gli uffici competenti per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanita' sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e periodiche per l'accertamento della idoneita' psicofisica al volo agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed attestati aeronautici; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 ottobre 2001 e 21 gennaio 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.53.1 dell'8 aprile 2002; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

  1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1998-2000, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 23 luglio 2002 Il Ministro: Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 139

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente "Istituzione del Servizio sanitario nazionale". Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art.

    37, comma 3

    "3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale".

    - Si trascrive il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.

    620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della sanita' puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale

    "Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.

    3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

    Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.

    Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita' provvedono

    1. alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti; b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneita' del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonche' alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti; c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.

    Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art.

    11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.

    Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.

    Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.

    Il Ministero della sanita' coordina l'attivita' dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n.

    833, il Ministro della sanita', di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e...

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