Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 66 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2000/C 28/02 in G.U.C.E. 1° febbraio 2000 recante gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo; Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 13 del 13 gennaio 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.

200, recante riordino dell'ISMEA e relativo statuto, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1299 del 28 aprile 2004; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Finalita' 1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attuato, in conformita' alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, dall'ISMEA attraverso l'istituzione del «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di seguito denominato Fondo. Per la gestione del Fondo l'ISMEA e' autorizzato a costituire un'apposita societa' di capitali, anche nella forma di una societa' di gestione del risparmio, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.

3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialita' di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacita' operative, nei limiti e per le tipologie di investimenti, secondo i...

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